L’efficienza energetica dei condomini e la cessione dell’Ecobonus: obblighi e opportunità.
Una leva importante per spingere i cittadini verso scelte che tutelino l’ambiente è sicuramente quella economica. Risparmiare energia, ridurre le emissioni di CO2 sono argomenti che interessano tutti noi, sia dal punto di vista economico sia da quello del rispetto ambientale.
Un caso è quello delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (sostituzione di infissi, rinnovamento delle caldaie, solare termico, e così via) misure importanti che vengono prorogate di anno in anno: le leggi di Bilancio prevedono, infatti, detrazioni fiscali sempre più interessanti per coloro che effettuano degli interventi di riqualificazione o installano apparecchi per aumentare l’efficienza energetica dell’abitazione.
Queste agevolazioni, le cui norme generali subiscono piccole e grandi modifiche ogni anno, sono state rinnovate infatti anche con la Legge di Bilancio dell’anno scorso e prorogate quindi per l’anno in corso, fino al 31 dicembre del 2019. Nel momento in cui scriviamo, è quasi certa la proroga delle detrazioni fiscali per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico Ecobonus, Sismabonus e di sistemazione e recupero del verde urbano, anche per il prossimo anno, con l’approvazione della nuova Manovra 2020. Il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico), in un messaggio inviato a Confedilizia ha confermato infatti la proroga bonus casa 2020 fino al 31 dicembre 2020. Chiariamo che la “Legge di Bilancio” è un atto fondamentale per l’economia di un paese, in quanto si sostanzia in una manovra economica a cui è collegato un Decreto fiscale che si proietta nel futuro; la prossima Legge di Bilancio entrerà in vigore il 1 gennaio 2020 e dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2019. In questo articolo divulgativo facciamo, quindi, riferimento all’anno in corso, il 2019.
Come dicevamo, ogni anno le variazioni riguardano percentuali e modalità, con cui vengono erogati gli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica, possono variare il tetto di spesa massima consentita dall’agevolazione, il meccanismo di detrazione, i tipi di intervento ammessi all’Ecobonus; sia che si parli di un edificio esistente sia che si tratti di un’abitazione privata, di un condominio o una costruzione strumentale ad una società, impresa o un lavoratore autonomo esercente arti o professioni, la sostanza è che l’Ecobonus viene sempre salutato come una grande opportunità.
Ma cosa è esattamente un Ecobonus?
Si chiama Ecobonus quella agevolazione fiscale, disponibile sotto forma di detrazione IRPEF o IRES, che spetta quando vengono eseguiti dei lavori di riqualificazione energetica.
Si tratta a tutti gli effetti di un incentivo economico, un provvedimento che premia tutte le forme di consumo a basso impatto ambientale. Interventi che, come dicevamo, possono essere eseguiti nelle case private, ma anche negli uffici, nei condomini, nei laboratori artigianali o nei negozi. Possono, quindi, usufruire dell’Ecobonus sia i soggetti privati sia le società; per i primi le detrazioni fiscali vengono effettuate sull’IRPEF, mentre nel caso delle imprese sull’IRES.
Cosa c’è di “bonus” dentro l’Ecobonus?
Vediamo in particolare le detrazioni fiscali contenute nel disegno di legge di bilancio 2019. Con l’Ecobonus 2019, il proprietario dell’immobile, o l’affittuario, o coloro che godano di diritti reali sullo stesso (questo significa che non è necessario essere proprietari dell’immobile per richiedere l’incentivo, anche chi è in regime di comodato, ha un grado di parentela o convive con il possessore può infatti usufruirne) possono usufruire di uno sgravio fiscale che va dal 50 al 75 per cento sul totale delle spese sostenute, incluse anche quelle di progettazione e installazione dei dispositivi, fino a un massimo di 100.000 euro. L’agevolazione fiscale così ottenuta va divisa in 10 quote annuali di pari importo da utilizzare nelle dichiarazioni IRPEF/IRES dei dieci anni seguenti. In sintesi possono accedere all’Ecobonus sia coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica sia coloro che posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Più precisamente, la detrazione per il risparmio energetico consente di beneficiare di uno sconto IRPEF pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta, in relazione alla tipologia di lavoro effettuato, percentuale che sale fino al 75% nel caso di lavori in condominio.
Vediamo ora nel dettaglio lo sconto IRPEF/IRES e le tre aliquote distinte, in relazione alla spesa sostenuta.
La detrazione del 50% è prevista per: sostituzione dei serramenti, finestre incluse, installazione di schermature solari, di caldaie a biomassa o di caldaie a condensazione appartenenti alla classe A (in particolare, le caldaie a condensazione possono beneficiare della detrazione del 65% se sono inoltre dotate di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).
La detrazione del 65% è prevista per: interventi di coibentazione e di isolamento dell’involucro opaco, installazione di pompe di calore, installazione di dispositivi per il controllo centralizzato automatico del riscaldamento, installazione di collettori solari per la produzione dell’acqua calda, installazione di scaldacqua a pompa di calore e di generatori ibridi (costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione).
La detrazione del 70% e del 75% è prevista per i condomini quando: i costi siano sostenuti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che costituiscono l’edificio). La detrazione può arrivare all’80% nel caso in cui gli interventi siano effettuati in edifici situati in zone sismiche di livello 1, 2 o 3 (diminuzione del rischio sismico). Con la riduzione di una o più classi sismiche, l’aliquota sale all’85% (limite massimo di spesa consentito di 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che costituiscono l’edificio).
Una ulteriore precisazione riguarda gli edifici: abbiamo già detto che questo tipo di agevolazioni possono essere richieste solo se gli interventi riguardano edifici già esistenti; ciò significa che non è possibile detrarre le spese se l’edificio è ancora in costruzione. Inoltre è possibile usufruire dell’Ecobonus non solo per gli interventi sulle singole unità immobiliari, ma anche sulle parti comuni degli edifici. Quest’ultime dovranno essere pre-esistenti alla data della richiesta del bonus, cioè o già accatastate o con richiesta di accatastamento in corso, e ovviamente in regola col pagamento di eventuali tributi: infatti in mancanza di un documento che attesti il catasto o la richiesta di catasto dell’edificio, è possibile utilizzare come prova la ricevuta di pagamento di IMU o ICI.
Ma come arrivano in tasca al cittadino i soldi dell’ecobonus?
Come dicevamo la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’Ecobonus è pari al 50 o al 65 per cento, percentuale di detraibilità che sale fino al 75 per cento per i condomini e che, se accorpata al Sismabonus (un ulteriore strumento fiscale), può arrivare all’85 per cento del totale di importo sostenuto. Il bonus viene erogato sotto forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali, ciascuna di pari importo. Abbiamo visto, inoltre, che la detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2019 per i lavori in edifici privati mentre, per le spese sostenute per interventi in parti comuni di condomini, la scadenza per fruire dell’agevolazione è fissata al 31 dicembre 2021.
Le vere novità: cessione del credito o lo sconto in fattura.
La vera novità e al tempo stesso la grande opportunità sta nel fatto che è possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Ciò significa che il beneficiario potrà scegliere tra una detrazione fiscale Irpef in 10 anni oppure uno sconto immediato in fattura corrispondente alla detrazione disponibile per un determinato intervento. Facciamo un esempio: se si ha diritto a un contributo pari al 50%, si otterrà uno sconto in fattura corrispondente, quindi proprio del 50% rispetto al prezzo d’acquisto del servizio. In pratica è come se il venditore o l’installatore del bene da acquistare sia lui in prima persona ad anticipare lo sconto. Questo sconto sarà poi rimborsato dallo Stato all’installatore sotto forma di credito d’imposta che la ditta che esegue i lavori potrà “spalmare” in 5 quote annuali (sconto in fattura) o in 10 anni (cessione Ecobonus).
E’ come se il credito fiscale che si ottiene, fosse trasferito, in un’unica soluzione alla ditta che esegue i lavori o al fornitore dal quale si acquistano i materiali e dispositivi per l’efficientamento energetico. In questo modo non potremo certo usufruire dello sgravio fiscale decennale, ma potremmo ottenere immediatamente l’intera cifra sotto forma di sconto.
Una critica a questo interessante meccanismo fiscale la hanno però sollevata le piccole e medie imprese poiché il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le ha poste in diretta competizione con i grandi operatori del settore: i piccoli fornitori dei clienti non riescono a concedere la cessione del credito a fronte dei grandi gruppi che invece se lo possono permettere con beneficio del cliente che paga la quota al netto di ogni detrazione del costo complessivo. Tra le possibilità in discussione da parte dell’attuale Esecutivo, ci sarebbe l’ipotesi di abbreviare i tempi di attesa per il credito d’imposta, rendendolo utilizzabile dal secondo mese successivo all’operazione.
La cessione del credito rappresenta una grande innovazione
Al di là di tutto, questa cessione del credito rappresenta una grande innovazione sia per il fatto che non bisogna più attendere 10 anni per ottenere i rimborsi previsti dagli incentivi sia per il fatto che ottengono gli incentivi anche coloro che non sono soggetti a IRPEF ed IRES o non hanno sufficiente capienza disponibile. Spieghiamo meglio questo concetto di “capienza disponibile”: in teoria trattandosi di sgravi sull’IRPEF o sull’IRES, infatti, se ne può beneficiare direttamente solo se il reddito e dunque l’importo che paghiamo come tasse è superiore alla somma da portare in detrazione; in pratica invece, anche chi non potrebbe beneficiare della detrazione perché non ha capienza nell’IRPEF/IRES può usufruire del vantaggio fiscale. Ecco quindi che, proprio per non danneggiare coloro che si trovano nella no tax area, ovvero coloro che sono fiscalmente incapienti (i contribuenti incapienti sono quelli che hanno redditi: da lavoro fino a 8.000 euro l’anno; da pensione fino a 7.500 euro; da lavoro autonomo fino a 4.800 euro) è possibile cedere la quota di detrazione di competenza, alle imprese che eseguono i lavori. Una curiosità: tra i soggetti beneficiari del bonus, ci sono anche i familiari dei possessori o detentori dell’immobile. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate consente di cedere l’Ecobonus ai genitori del soggetto che ne avrebbe diritto quando questi è incapiente, purché il genitore risulti il vero finanziatore degli interventi.
Come dicevamo all’inizio, la grande opportunità è data dal fatto che sarà l’impresa, in cambio dello sconto applicato, a recuperare il credito nei confronti dello Stato tramite dei versamenti ridotti delle imposte. Specifichiamo che il singolo condominio ha la possibilità di “cedere in tutto o in parte” la detrazione prevista dall’Ecobonus e il Sismabonus nei confronti dei soggetti che hanno svolto i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico oppure a privati. Ma quali sono gli adempimenti necessari per la cessione del credito all’impresa?
Se la cessione viene accettata il condomino cedente ne deve dare comunicazione all’amministratore del condominio entro e non oltre il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento, comunicando logicamente anche i dati del soggetto cessionario, l’accettazione del soggetto cessionario del credito ceduto, l’importo del credito spettante. Senza questa comunicazione, la cessione del credito è inefficace. Successivamente l’amministratore esegue una comunicazione annuale all’Agenzia delle entrate indicando: l’accettazione del cessionario, la denominazione, il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; l’Agenzia delle Entrate ha realizzato un Software riservato ad amministratori di condominio, per comunicare i dati dei soggetti interessati. Se nel condominio non c’è amministratore, a questa funzione può essere delegato uno dei condomini.
Tra gli oneri previsti per la fruizione dell’Ecobonus c’è la comunicazione all’ENEA. La normativa vigente impone l’obbligo della trasmissione entro 90 giorni (solari) dal termine dei lavori e del cosiddetto collaudo all’ ENEA, per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, dei dati indicati nella “scheda descrittiva degli interventi realizzati”. La documentazione va stampata, firmata e conservata al fine di dimostrare il diritto alle detrazioni, in caso di accertamento. Questa comunicazione si effettua direttamente da soli accedendo al sito dedicato e registrandosi, oppure, rivolgendosi agli intermediari. Ricordatevi che commercialisti e CAF possono chiedere copia della comunicazione inviata e dei documenti necessari ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi. La scheda descrittiva deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale). La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di prestazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono anch’esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento.
Serveco anticipa il bonus fiscale
In Italia, ricordiamo, oltre l’80% dei condomini è stato edificato prima dell’avvento della Legge 10/1991 che è stata la pietra miliare nel regolamentare l’efficienza energetica degli edifici. Ancora oggi, i costi energetici di un condominio, rappresentano una voce di spesa primaria nella gestione di un fabbricato. Se sei un amministratore o un cittadino e stai pensando ad un intervento di riqualificazione energetica per il tuo condominio, ti renderai conto che l’Ecobonus rappresenta una reale opportunità ma al tempo stesso è uno strumento fiscale complesso e articolato: è pertanto, opportuno affidarsi a tecnici competenti come quelli di Serveco, in grado di assicurare preventivamente che gli interventi rispettino i requisiti necessari per beneficiare dell’Ecobonus. Investire nell’efficientamento energetico conviene, fa risparmiare denaro e protegge l’ambiente allo stesso tempo e in più, le imprese come Serveco ti possono concretamente anticipare il bonus fiscale, permettendo a te o ai tuoi condòmini di spendere di fatto molto meno del previsto e non attendere i 10 anni di rimborso.
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